1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime di violenza;
b) l'esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza;
c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;
d) l'integrazione tra i servizi, qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;
e) la stabilità e la continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;
f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;
g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.